Ordine

Istituito ai sensi della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, l’Ordine degli Psicologi è un Ente pubblico non economico sul quale vigila il Ministero della Salute, strutturato a livello regionale e, limitatamente alle Province di Bolzano e Trento, provinciale.

Gli iscritti all’Albo costituiscono l’Ordine degli psicologi e ogni quattro anni sono chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio regionale. Elettori ed eletti sono soltanto gli psicologi iscritti nella stessa regione. Nella seduta di insediamento il Consiglio elegge, fra i Consiglieri, il Presidente (rappresentante legale dell’Ordine), il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

I Presidenti regionali e provinciali compongono il Consiglio Nazionale, che ha sede a Roma.

Compiti del Consiglio

Gli adempimenti di ordinaria amministrazione del Consiglio dell’Ordine sono:

  • amministrare il patrimonio;
  • provvedere alla compilazione dei bilanci e agli adempimenti fiscali;
  • curare l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
  • curare la tenuta dell’albo e provvedere alle iscrizioni e alle cancellazioni, trasmettendone annualmente copia al Ministero della Salute;
  • designare, quando richiesto, i suoi rappresentanti negli enti e nelle commissioni regionali e provinciali;
  • vigilare per la tutela del titolo professionale;
  • svolgere le attività dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione;
  • adottare i procedimenti disciplinari necessari (art. 12 L. 56/89).